Art. 638
UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomilaLa pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.
Ecco a Voi il mio Blog sul Fantastico Mondo degli Animali
Troverete bellissime fotografie dei vostri piccoli amici, commenti e storie realmente accadute, piccoli racconti personali, piccoli consigli sui vostri cuccioli a quattro zampe. Racconteremo avventure ed esperienze vissute accanto ai nostri amici fidati, i piccoli cuccioli, gatti, cani, nostri amici per sempre. Troverete comportamenti bizzarri, simpatici e stravaganti di questi nostri compagni di vita. Video di ciò che combinano cani giocherelloni e gatti dispettosi. Un blog tanto divertente quanto informativo e rilassante. Passate un pò di tempo con noi e stendetevi i nervi sorridendo e divertendovi con i nostri amici animali.
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